STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“S.O.G.IT. – CROCE DI SAN GIOVANNI “
SEZIONE DI VERBANIA
Titolo I
Nome , Sigla, Emblema, Sede e Scopi
Art. 1
Nome, Sigla, Emblema
a) È costituita l’Associazione di volontariato
denominata “Opera di Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia – I
Giovanniti” sezione di Verbania
b) Sigla: S.O.G.IT. – CROCE DI SAN GIOVANNI – Sezione di Verbania.
c) L’emblema e anche il sigillo dell’Associazione “S.O.G.IT.” consiste
in una croce bianca a otto punte su fondo rosso, con la scritta
S.O.G.IT. – CROCE DI SAN GIOVANNI in nero su anello bianco contornato in
nero. Questo emblema deve figurare sul frontespizio dello statuto
nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti i documenti e strumenti di
comunicazione dell’Associazione di volontariato.
Art. 2
Sede, Principi fondamentali
a) L’associazione S.O.G.IT., sezione di Verbania, ha sua sede legale
in Verbania (VCO), ed è costituita in conformità della legge quadro n.
266/1991 e delle norme regionali sul Volontariato, ed è
inoltre apartitica, apolitica fondandosi inoltre sui principi della
democrazia e della solidarietà.
b) L’associazione S.O.G.IT., sezione di Verbania, si ispira ai valori
cristiani dell’Ordine di San Giovanni dell’Ospedale di Gerusalemme (I
Giovanniti) con sede in Italia, operando senza fini di lucro nel campo
della solidarietà sociale e specificamente in quelli sanitari,
assistenziali ed educativi, ponendosi così al servizio dei bisognosi,
degli ammalati e dei portatori di handicap.
c) L’associazione S.O.G.IT., sezione di Verbania, presta altresì
soccorso ai colpiti da gravi calamità naturali in Italia e all’estero.
d) L’associazione S.O.G.IT., sezione di Verbania, ha il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitali per tutta la durata dell’Associazione dovendo
impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per
fini istituzionali e per gli scopi elencati nel presente Statuto.
e) Le prestazioni degli associati anche con cariche associative sono a
titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute
per l’attività prestata entro i limiti e secondo i criteri
preventivamente stabiliti dall’organizzazione e ciò ai sensi della legge
quadro n.266/1991
Art. 3
Scopi
L’associazione S.O.G.IT. , sezione di Verbania, con la propria organizzazione svolge le seguenti attività:
a) il servizio di trasporto sanitario degli ammalati dal loro
domicilio agli ospedali, agli ospizi e agli enti di assistenza e
viceversa;
b) il servizio di aggiornamento della formazione del proprio personale,
nel campo del primo soccorso, dell’assistenza e dell’emergenza
sanitaria;
c) il servizio di formazione e perfezionamento del proprio personale per operazioni di aiuto nelle catastrofi;
d) il servizio di aggiornamento della formazione del proprio personale
per l’assistenza anche a domicilio degli anziani e per l’assistenza
sanitaria in generale;
e) servizi di assistenza sanitaria nelle manifestazioni sportive e culturali ed eventi in genere;
f) collaborare alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
g) gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti anche con l’utilizzo di mezzi soccorso;
h) gestire servizi di guardia medica ed ambulatoriali in collaborazione con le strutture pubbliche;
i) promuovere ed gestire la raccolta del sangue con le associazioni ed enti preposti,
j) promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria,
k) promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e
dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti
di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali in
collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
l) gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
m) promuovere e gestire incontri per favorire la partecipazione dei
cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del
loro soddisfacimento;
n) gestire forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
o) promuovere ed gestire la solidarietà sui problemi della solitudine e
del dolore, istituendo anche specifici servizi quali centri di incontro e
visite domiciliari in accordo con gli Enti preposti
p) gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il
sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni
anche temporanee di difficoltà;
q) gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini
del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
r) promuovere e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
s) promuovere e gestire percorsi formativi per i propri soci e per la collettività;
t) la realizzazione e la produzione di strumenti didattici per le attività di cui al precedente comma;
Titolo II
Risorse Economiche
Art.4
Esercizio Finanziario ed Entrate, Patrimonio
1. L’esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno;
2. Il raggiungimento degli scopi dell’associazione S.O.G.IT., sezione di Verbania, avviene:
a) con l’attività prestata volontariamente dagli associati e sostenuta
da un’ adeguata organizzazione tecnico-amministrativa e operativa nonché
da un’efficace azione promozionale;
b) con le quote degli associati;
c) con i proventi dei sostenitori privati;
d) con i contributi statali, regionali , provinciali e di enti e
istituzioni pubblici nonché di organismi internazionali;e) con i lasciti
testamentari e le donazioni ;
f) con i rimborsi derivanti da convenzioni;
g) con i rimborsi derivanti da attività statutarie;
h) con l’entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali come previste dal Decreto del Ministero delle Finanze dd. 25
maggio 1995.
3. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o
capitale durante la vita dell’Associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di
gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse
direttamente connesse.
4. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli pubblici e privati;
Titolo III
Gli Associati
Art. 5
Requisiti
a) Gli associati sono coloro che condividendo gli scopi
dell’associazione S.O.G.IT. partecipano personalmente, volontariamente e
gratuitamente alla vita associativa dell’associazione S.O.G.IT. di
Verbania contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali;
b) Gli associati che prestano operativamente la loro attività a favore
dell’associazione S.O.G.IT. di Verbania devono venire adeguatamente
istruiti e assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile
verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della legge 266/1991.
Art. 6
Requisiti, Diritti, Doveri, Perdita della qualità di Associato
1. La qualifica di associato è acquisita dalle persone che, avendo
superato il 14° anno di età, aderiscono agli scopi della S.O.G.IT.
venendo, su loro richiesta scritta, accolte nell’associazione S.O.G.IT.
di Verbania previa delibera di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo.
2. I minori di età possono essere ammessi quali soci con l’assenso
scritto dei due genitori o di chi ne esercita l’attività parentale. A
loro è riconosciuto il diritto di voto a condizione che la delibera
verta su materia di nessuna o di modesta rilevanza patrimoniale.
3. Gli associati in regola col pagamento della quota associativa hanno
il diritto di partecipare alle assemblee, hanno il diritto di voto,
diretto o per delega, e hanno pure il diritto di candidarsi a tutte le
cariche sociali.
4. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
del relativo regolamento dovendo versare tempestivamente le quote
sociali annuali fissate dall’Assemblea generale.
5. Gli associati partecipano ai corsi gratuiti di formazione e
perfezionamento nelle attività svolte dalla S.O.G.IT. con particolar
riguardo ai corsi di pronto soccorso.
6. Agli associati vengono consegnate le apposite tessere di appartenenza
all’associazione S.O.G.IT. di Verbania con le rispettive qualifiche di
appartenenza.
7. L’associato termina i suoi obblighi verso l’associazione S.O.G.IT. di Verbania a seguito di
a) decesso
b) dimissioni presentate per iscritto
c) morosità
d) esclusione comminata dall’Assemblea dei Soci nel caso di comportamenti contrari agli scopi della S.O.G.IT.
Il socio sottoposto al provvedimento di cui al punto 9, deve essere
preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni
difensive.
Contro il provvedimento di cui al punto 9, il socio può ricorrere al
Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta
effettuata a mezzo di lettera raccomandata A R.
Il provvedimento di cui al punto 9, è esecutivo dal momento della
comunicazione di cui al punto precedente; quello di cui alla lettera c)
dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.
Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione.
8. La quota annuale non è trasferibile e non è restituibile in caso di
recesso e di decesso ovvero di perdita della qualità di associato.
9. L’esclusione per mancato rispetto delle norme statutarie avviene su
proposta del Consiglio Direttivo e ratificata su giudizio dell’Assemblea
generale della S.O.G.IT. di Verbania espresso con voto segreto dopo
aver ascoltato le relative giustificazioni dell’associato, cui verrà
comunicato per iscritto tale decisione.
Titolo IV
Organi della S.O.G.IT.
Art. 7
Organi
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea generale ;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente e il/i Vicepresidente/i;
d) Il Collegio dei Revisori;
e) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 8
L’Assemblea Generale
a) L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’associazione ed è
costituita dagli associati in regola col pagamento della quota sociale
annua.
b) L’Assemblea generale è ordinaria o straordinaria.
c) L’Assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno
entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del bilancio
consuntivo o rendiconto, corredato di relazione sulla gestione, e
preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza;
d) L’Assemblea generale si riunisce in via straordinaria per deliberare
su eventuali modifiche allo Statuto, sulla variazione della sede legale
nonché sull’eventuale scioglimento della propria associazione S.O.G.IT. e
sulla devoluzione del patrimonio.
e) Le assemblee generali ordinarie e straordinarie sono convocate dal
Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno
un quarto degli associati.
f) Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono convocate dal
Presidente mediante avviso scritto, anche per il tramite di ausili
telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
g) L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del
giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e
la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di
quello fissato per la riunione.
h) L’assemblea generale deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.
i) Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta; le deleghe non possono essere più di una per associato.
j) La presidenza delle assemblee spetta al Presidente ovvero se questo è
impedito dal Vicepresidente più anziano o dal Consigliere più anziano
presente. All’assemblea compete la nomina del segretario delle
Assemblee, di almeno due scrutatori per le votazioni palesi e, ove
occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Art.9
L’Assemblea Generale
a) In prima convocazione le delibere dell’Assemblea generale
ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno
la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione le
delibere, a maggioranza dei voti, sono valide qualunque sia il numero
degli intervenuti.
b) La seconda convocazione non può aver luogo nell’arco delle 24 ore successive quella della prima convocazione.
c) Nelle delibere di approvazione dei bilanci e in quelle riguardanti la
propria responsabilità il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo
non hanno diritto di voto.
d) Le delibere dell’Assemblea generale straordinaria per le modifiche
statutarie sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno due
terzi degli associati.
e) La delibera dell’Assemblea generale straordinaria per sciogliere la
propria associazione S.O.G.IT. viene presa con il voto favorevole dei
tre quarti degli associati.
f) Per ogni Assemblea generale deve essere redatto dal segretario un
verbale, da trascrivere in apposito libro, dal quale risultano gli
argomenti trattati e le decisioni prese. Tale verbale deve essere
firmato dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 10
Compiti dell’Assemblea Generale
All’Assemblea generale ordinaria sono riservati i seguenti compiti:
a) esame e approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto della
gestione chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello preventivo,
accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo nonché dalla
relazione del Presidente del Collegio dei Revisori;
b) esame e approvazione del bilancio preventivo;
c) fissazione dell’ammontare della quota sociale annuale;
d) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;
e) elezione alla scadenza dei membri del Consiglio Direttivo,
determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli
fra i soci all’Associazione.
f) approva le linee programmatiche della Associazione;
g) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
h) approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;
Art. 11
Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri
da un minimo di 5 a un massimo di 9, compreso il Presidente, i quali
vengono eletti dall’Assemblea generale ordinaria e restano in carica per
4 anni;
b) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio
interno il Presidente, almeno un Vicepresidente che sostituisce il
Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il
Segretario ed il Tesoriere, può nominare altri Direttori con riferimento
a specifici settori di attività dell’Associazione;
c) Il Consiglio Direttivo nomina inoltre un Direttore Sanitario,
iscritto all’Ordine dei Medici, regolarmente iscritto fra i soci.
d) Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario
sono determinate nel regolamento generale dell’Associazione;
e) Il Presidente ricopre la carica di presidente delle assemblee
generali ordinarie e straordinarie, resta in carica 4 anni come gli
altri componenti del Consiglio Direttivo. Tutti i componenti del
Consiglio Direttivo restano in carica fino all’elezione dei nuovi membri
ed è inoltre ammessa la loro rielezione per un massimo di due volte
consecutive;
f) Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
g) Il Vicepresidente svolge i compiti a lui affidati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
h) Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene
opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte
l’anno;
i) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con
avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a
tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la
riunione;
j) L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine
del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere,
entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali
della sede sociale;
k) Sono comunque considerate valide le riunioni del Consiglio Direttivo
avvenute senza convocazione, nelle quali siano presenti tutti i membri
del Consiglio Direttivo stesso.
l) Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro;
m) Le cariche a componente del Consiglio Direttivo sono gratuite e
vengono assunte dagli associati senza nessuna forma di remunerazione sia
diretta che indiretta;
n) Se durante il quadriennio viene a mancare uno o più componenti del
Consiglio Direttivo, questo provvede alla relativa sostituzione con il
primo socio candidato dei non eletti .
o) Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della maggioranza contemporanea dei componenti;
p) La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del
Presidente, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
q) Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente
dell’Associazione provvede entro i successivi 60 giorni alla
convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 12
Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta:
a) l’esecuzione delle delibere assembleari ordinarie e straordinarie;
b) la redazione dei conti consuntivi e bilanci preventivi con le relative relazioni;
c) la convocazione e la compilazione dell’ordine del giorno delle assemblee generali ordinarie e straordinarie;
d) la cura di tutti gli affari e le attività non di competenza delle
assemblee generali ordinarie e straordinarie e l’amministrazione dei
beni e del patrimonio sociale;
e) la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
f) la delibera di adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
g) la delibera dell’annessione di nuovi soci. L’esame delle domande di
ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per
l’assemblea elettiva;
h) adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 punto 9 ;
i) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
j) l’assunzione, con regolari contratti di categoria, di lavoratori
dipendenti necessari soltanto ad assicurare il regolare esplicarsi del
funzionamento dei compiti e delle attività sociali già in essere e ciò
sempre nei limiti previsti della legge n.266/1991. I lavoratori
dipendenti non potranno essere anche soci dell’Associazione.
Art. 13
Il Presidente
a) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese;
b) la carica è di durata quadriennale come per gli altri componenti
del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni
o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea generale con il voto della
maggioranza degli associati presenti;
c) ha la rappresentanza legale dell’Associazione S.O.G.IT. di Verbania
nei confronti di terzi e in giudizio, nomina avvocati nelle liti attive e
passive, ne cura gli interessi e ne fa rispettare le norme statutarie,
convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne propone e ne fa eseguire
le deliberazioni;
d) sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall’Associazione;
e) può delegare in parte o interamente i propri poteri al/i Vicepresidente/i o ad altro componente del Consiglio stesso;
f) in casi d’urgenza può esercitare il potere del Consiglio Direttivo
salvo la ratifica da parte di quest’ultimo delle decisioni da lui prese
alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
Art. 14
Collegio dei revisori
a) Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri;
dura in carica fino alla scadenza per qualunque motivo del Consiglio
Direttivo e i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non
soci sono rieleggibili;
b) Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’assemblea il
Collegio dei Revisori elegge al proprio interno il Presidente e
stabilisce le modalità del suo funzionamento;
c) Se durante il quadriennio viene a mancare uno o più componenti, il
Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei mancanti mediante
sostituzione con il primo dei non eletti. I membri così nominati restano
in carica fino alla prossima Assemblea generale ordinaria;
d) Delle riunioni è redatto un verbale da trascrivere in apposito libro;
e) Le cariche sociali dei revisori sono gratuite salvo eventuali nomine di Revisori esterni non soci;
f) Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la
regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa
dell’Associazione;
g) Verifica altresì il bilancio consuntivo o rendiconto, predisposto dal
Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare
all’assemblea dei soci.
Art. 15
Collegio dei Probiviri
a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti fra i
soci, dura in carica fino alla scadenza per qualunque motivo del
Consiglio direttivo. I suoi componenti sono rieleggibili;
b) Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’assemblea, elegge al proprio interno il Presidente;
c) Delle riunioni è redatto un verbale da trascrivere su apposito libro;
d) Se durante il quadriennio uno o più membri vengono a mancare si procede come sub art.14, punto c);
e) Anche le cariche dei probiviri sono gratuite.
Titolo V
Affiliazione
Art. 16
a) L’Associazione S.O.G.IT. di Verbania ispirandosi ai principi e ai valori cristiani professati dall’Ordine dei Giovanniti (Ordine di San Giovanni dell’Ospedale di Gerusalemme con sede in Italia) continua a utilizzare i simboli della S.O.G.IT. (Opera di Soccorso dell’Ordine di S. Giovanni in Italia costituita a Trieste nel 1977 dall’Ordine dei Giovanniti e della Chiesa Evangelica Luterana aventi sedi in Italia) nello svolgimento dei propri fini istituzionali e statutari in collegamento e collaborazione con la S.O.G.IT. Nazionale avente la sede a Trieste, in Via San Lazzaro 19.
b) L’Associazione S.O.G.IT. di Verbania pur agendo in piena autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi programmatici e di coordinamento disposti dalla S.O.G.IT. Nazionale con speciale riguardo ai rapporti con gli enti pubblici e privati, nazionali, regionali e locali. A tale scopo invia tempestivamente alla S.O.G.IT. Nazionale il bilancio preventivo, il conto consuntivo con le prescritte relazioni, impegnandosi pure ad usare i simboli S.O.G.IT. sui propri mezzi e strumenti operativi, informativi e di comunicazione.
c) L’Associazione S.O.G.IT. di Verbania s’impegna a contribuire alle
spese generali di funzionamento della S.O.G.IT. Nazionale con un
corrispettivo annuale a proprio carico che tiene conto dell’andamento
economico finanziario del proprio bilancio e della situazione ambientale
in cui opera. I criteri di contribuzione vengono applicati secondo le
regole vigenti fino al momento in cui diventa operativo il Comitato di
indirizzo e coordinamento di cui al successivo Titolo VI.
d) L’osservanza delle prescrizioni del presente Titolo costituisce la
condizione necessaria per il mantenimento della S.O.G.IT. di Verbania
nel movimento nazionale S.O.G.IT., la cui sede nazionale è deputata a
valutare l’aderenza e la conformità dell’operato della S.O.G.IT. di
Verbania allo spirito e all’azione del proprio movimento.
Titolo VI
Comitato di indirizzo e coordinamento
Art. 17
a) La S.O.G.IT. Nazionale d’intesa con le S.O.G.IT. locali allo scopo
di dare omogeneità, efficacia e visibilità all’azione di tutto il
movimento S.O.G.IT. in campo nazionale e in campo locale costituisce un
Comitato di indirizzo e coordinamento che ha la propria sede presso la
S.O.G.IT. Nazionale a Trieste, in Via San Lazzaro, 19.
b) La composizione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e
coordinamento vengono determinati da un’Assemblea generale straordinaria
che nel tenere conto e armonizzare i principi di democrazia e
rappresentatività con i criteri di efficienza ed efficacia operativa ne
attribuisce la presidenza al Presidente della S.O.G.IT. Nazionale.
c) Al Comitato di indirizzo e coordinamento nazionale compete in particolare:
1) La fissazione dei criteri di contribuzione a carico di ogni S.O.G.IT.
locale per far fronte alle spese di funzionamento della S.O.G.IT.
Nazionale e dello stesso Comitato di indirizzo e coordinamento.
2) L’adozione di sistemi e moduli operativi uniformi per tutto il movimento S.O.G.IT.
3) Accerta la cessata attività e lo scioglimento delle affiliate, nonché
vigila sul permanere dei requisiti di appartenenza alla S.O.G.IT. e
prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando un termine
cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti
con le determinazioni di competenza fino all’eventuale esclusione.
4) Decide e stabilisce la disciplina dell’utilizzazione del simbolo associativo.
TITOLO VII
Norme Finali, Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Art. 18
Regolamenti
1) Il Regolamento Generale, approvato dall’Assemblea, in sede ordinaria, ai sensi dell’art. 10, lettera g):
a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo;
b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore
Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a
specifici settori di intervento dell’Associazione;
d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2) In relazione agli specifici settori di intervento dell’Associazione,
l’Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi
Art. 19
Scioglimento
In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione S.O.G.IT di Verbania, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore in conformità alla legge 11.8.91 n.266 e S.M.I..
Art. 20
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia.
Ai fini della registrazione del presente verbale di assemblea dei soci si richiede l’esenzione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 8 comma 1 della Legge 11 agosto 1991 n°266 sul Volontariato.